Anche nel territorio di Lecco si può cogliere l’opportunità del Sismabonus, infatti con il Il decreto legge n. 34/2019 si è estesa la possibilità di avere forti incentivi sull’acquisto di case antisismiche anche per le Sono interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto a detrazioni del 70% o dell’80% mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al:
75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore
85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.
La detrazione deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Facendo un esempio concreto; se acquisti casa da un costruttore a €250.000 che ha migliorato di due classi l’efficienza sismica, nel caso di Lecco dalla tre alla uno, potrà avere una detrazione dal prezzo di listino di €. 81.600 e di fatto con la possibilità di vedere il credito potrai pagarla €168.400, avendo in questo caso un 30% di sconto sul prezzo.
Le zone classificate a rischio sismico sono quelle individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006.
La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
La cessione del credito
I beneficiari di queste agevolazioni possono decidere, in luogo della detrazione, di cedere il credito corrispondente alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, che a loro volta hanno la possibilità di cedere il credito ricevuto.
Non è possibile effettuare la cessione nei confronti di istituti di credito e intermediari finanziari.
Le modalità attuative della cessione sono state stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019.
In particolare, la cessione dei crediti va comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni e con le stesse modalità stabilite dal provvedimento del 18 aprile 2019 (punto 4).
Solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, la comunicazione va effettuata dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019.
Il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l’accettazione e l’utilizzo in compensazione, o per la successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.
I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario, esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo.