Come uscire dall’ISEE famigliare (e non solo).
Per alcuni giovani è necessario uscire dallo stato di famiglia. Ma come fare? Ci sono importanti agevolazioni grazie al Decreto Sostegni Bis per gli under 36 che vogliono stipulare un mutuo per acquistare la prima casa.
E’ infatti prevista una garanzia statale fino all’80% della quota capitale per un valore massimo dell’immobile pari a 250 mila euro. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2022 direttamente all’Istituto bancario presso il quale si vuole accendere il piano di ammortamento. La richiesta deve essere corredata da un modulo scaricabile dal sito della Consap, la società di Stato che gestisce l’agevolazione, e dalla dichiarazione Isee che non deve superare i 40 mila euro.
Si pone la necessità, per molti, di uscire dallo stato di famiglia. Non è raro infatti
che un under 36 figuri in uno stato di famiglia che include i genitori. Come si fa? La prima risposta è relativamente semplice: se si vive in abitazioni diverse, non si viene considerati dal fisco parte dello stesso nucleo famigliare. In pratica, il modo più veloce per uscire dallo stato di famiglia è cambiare residenza.
Inoltre, l’unica possibilità prevista dalla legge per uscire dal nucleo familiar senza cambiare residenza è quella di sdoppiare l’unità immobiliare.
Con lo sdoppiamento dell’unità immobiliare è possibile dividere l’appartamento. Si tratta, dunque, di una pratica edilizia. Ovviamente, prima di procedere è necessario valutare la fattibilità dell’operazione sia dal punto di vista degli interventi edili sia dal punto di vista economico. Sdoppiare un’unità immobiliare non sempre è possibile.
Significa dividere l’immobile, sdoppiare gli impianti, creare un secondo accesso. Dunque, creare un nuovo appartamento. E’ una soluzione fattibile ma di certo non facile. Le variabili da considerare sono molteplici. Inoltre, non sono da sottovalutare i costi degli interventi edili, gli oneri di urbanizzazione, i diritti di segreteria, gli allacci delle nuove utenze e gli onorari dei professionisti.
Inoltre, è bene ricordare che il modello ISEE ordinario si riferisce alla situazione di redditi e patrimoni del nucleo familiare relativa a due anni prima, quindi l’ISEE 2022 fotografa la condizione economica del 2020. L’ISEE corrente, invece, è riferito a redditi e patrimoni degli ultimi 12 mesi.
Bonus prima casa under 36
Grazie al Decreto Sostegni-bis 73/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021, sono entrate in vigore due nuove norme che istituiscono – nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 – un bonus per i giovani under 36 che vogliano acquistare la loro prima casa. Si tratta di agevolazioni che intervengono sia sul fronte dei mutui che su quello delle imposizioni tributarie.
Il bonus prima casa under 36 racchiude una serie di misure fiscali (e non solo fiscali) valide dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022 per favorire l’autonomia abitativa dei giovani fino ai 36 anni di età che abbiano un ISEE massimo di 40.000 euro. Queste misure vengono applicate all’acquisto dell’immobile “prima casa” ma si estendono anche alle relative pertinenze (box e/o cantine).
Comportano in pratica l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale e una maggiore facilità nella possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per la
prima casa.
Le agevolazioni economiche destinate ai giovani sull’acquisto della prima casa agiscono sostanzialmente sue due fronti: l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa; i benefici fiscali sulla tassazione applicata all’acquisto.
Le agevolazioni fiscali
Ecco le agevolazioni sulle imposte legate agli atti di acquisto della prima casa:
- l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale;
- la riduzione del 50% sugli onorari notarili;
- il credito d’imposta (sugli atti soggetti ad IVA) pari all’IVA corrisposta
Acquisto prima casa: i requisiti per le agevolazioni
In linea generale, le agevolazioni previste per l’acquisto della cosiddetta prima casa vengono riconosciute solo in presenza di alcune specifiche condizioni. Anzitutto l’abitazione acquistata deve rientrare nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Inoltre le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze classificate nelle seguenti categorie catastali (ma limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria):
- C/2 (magazzini e locali di deposito);
- C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse);
- C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Altra fondamentale condizione è il luogo in cui si trova l’immobile. Per usufruire infatti dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Se invece l’acquirente risiede in un altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto della nuova casa è tenuto a trasferire la residenza nel Comune dov’è situato l’immobile; il cambio di residenza si considera quindi avvenuto nel momento in cui l’interessato presenta la dichiarazione di trasferimento.