Aumento delle aliquote IVIE E IVAFE

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La Legge di bilancio 2024 eleva le aliquote dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
In particolare, il comma 91, lett. a), dell’articolo 1, L. 213/2023, dispone l’aumento dell’Ivie ordinaria dallo 0,76 all’1,06 per cento, adeguandola all’Imu. Successivamente, il comma 91, lett. b), dell’articolo 1, L. 213/2023, dispone, invece, l’aumento dell’Ivafe dal 2 al 4
per mille annuo.

In merito all’Ivie, dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, si ricorda che tale imposta è calcolata, come l’Imu, proporzionalmente alla
quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso dei singoli immobili. Il versamento non è dovuto, se l’importo complessivo, calcolato senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta, non supera i 200 euro.
In tale ipotesi, il contribuente non deve indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del quadro RW.

Per il versamento dell’Ivie, si applicano le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo. L’aliquota diminuisce allo 0,40 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. Tale detrazione deve essere riproporzionata in base alla quota di possesso, per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.

In merito all’Ivafe, dovuta dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, si ricorda che tale imposta è calcolata proporzionalmente alla quota di
possesso e al periodo di detenzione.

Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti
finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia. Non spetta alcun credito d’imposta se, con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie
imposizioni che prevede, per l’attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero.

In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati nel quadro RW del modello Redditi. Il pagamento dell’Ivafe segue le regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

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